CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo IX

Art. 42

In vigore dal 13 apr 1961
Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, è in facoltà del datore di lavoro di stabilire il periodo delle ferie dal maggio all'ottobre. Le ferie non potranno essere frazionate in più di due periodi. Il turno delle ferie non potrà avere inizio nè di domenica nè di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad eccezione dei turni aventi inizio il 1 o il 16 del mese.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-42

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