CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo IX
Art. 40
In vigore dal 13 apr 1961
Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo annuale di ferie, fissato nella misura seguente:
a) personale con mansioni impiegatizie:
dopo il compimento di un anno di
ininterrotto servizio giorni 12
dopo il compimento di due anni di
servizio fino a sei anni compiuti giorni 16
dopo il compimento di sei anni di
servizio fino a 10 anni compiuti giorni 20
dopo il compimento di 10 anni di
servizio e fino a 20 anni compiuti giorni 25
dal ventesimo anno di servizio compiuto in poi giorni 30
b) personale con mansioni non impiegatizie:
dopo il compimento di un anno di ininterrotto
servizio e fino al 10 anno compiuto giorni 12
dal decimo anno di servizio compiuto
e fino al 20 anno di serv. compiuto giorni 15
dal ventesimo anno di servizio compiuto in poi giorni 18
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-40