CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo IX

Art. 40

In vigore dal 13 apr 1961
Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo annuale di ferie, fissato nella misura seguente: a) personale con mansioni impiegatizie: dopo il compimento di un anno di ininterrotto servizio giorni 12 dopo il compimento di due anni di servizio fino a sei anni compiuti giorni 16 dopo il compimento di sei anni di servizio fino a 10 anni compiuti giorni 20 dopo il compimento di 10 anni di servizio e fino a 20 anni compiuti giorni 25 dal ventesimo anno di servizio compiuto in poi giorni 30 b) personale con mansioni non impiegatizie: dopo il compimento di un anno di ininterrotto servizio e fino al 10 anno compiuto giorni 12 dal decimo anno di servizio compiuto e fino al 20 anno di serv. compiuto giorni 15 dal ventesimo anno di servizio compiuto in poi giorni 18
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-40

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