CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo VII

Art. 35

In vigore dal 13 apr 1961
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura della ditta, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle organizzazioni sindacali provinciali, presso la sede della locale Associazione dei Commercianti. La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-35

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