CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo VI
Art. 31
In vigore dal 13 apr 1961
La durata normale di lavoro per il personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia di cui alla tabella approvata con R. D. 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni, verrà stabilita nei contratti integrativi provinciali.
Tale durata potrà essere graduata a seconda delle mansioni svolte dai lavoratori interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-31