CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo VII
Art. 34
In vigore dal 13 apr 1961
Per la determinazione della paga oraria il mese sarà considerato:
a) di 200 ore per il personale la cui durata normale di lavoro è di 8 ore giornaliere o di 48 ore settimanali;
b) di 184 ore per il personale che gode della libertà nel pomeriggio del sabato senza facoltà di recupero da parte del datore di lavoro;
c) di un numero di ore proporzionale alla normale durata del lavoro fissata nei contratti integrativi, per il personale a lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-34