CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo VII

Art. 34

In vigore dal 13 apr 1961
Per la determinazione della paga oraria il mese sarà considerato: a) di 200 ore per il personale la cui durata normale di lavoro è di 8 ore giornaliere o di 48 ore settimanali; b) di 184 ore per il personale che gode della libertà nel pomeriggio del sabato senza facoltà di recupero da parte del datore di lavoro; c) di un numero di ore proporzionale alla normale durata del lavoro fissata nei contratti integrativi, per il personale a lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo