CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo VII

Art. 33

In vigore dal 13 apr 1961
Le are straordinarie di lavoro verranno retribuite con la paga base oraria maggiorata del 25%. Le ore straordinarie di lavoro prestate nei giorni festivi verranno retribuite con la paga base oraria maggiorata del 40%. Le ore straordinarie di lavoro prestate di notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino - verranno retribuite con la paga base oraria maggiorata del 60%. In tutti i casi sopra previsti, verrà inoltre corrisposta al lavoratore una aliquota oraria dell'indennità giornaliera di contingenza per ogni ora di lavoro straordinario prestata. Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-33

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