CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo VI

Art. 29

In vigore dal 13 apr 1961
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, gli orari di lavoro possono essere fissati dal datore di lavoro; tanto per tutti i dipendenti come per taluni di essi, secondo le esigenze dell'azienda. l turni di lavoro devono essere fissati dal datore di lavoro e risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-29

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