CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo VI
Art. 28
In vigore dal 13 apr 1961
È demandato ai contratti integrativi provinciali di stabilire la durata dell'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro, che non dovrà essere inferiore alle due ore, salvo speciali deroghe da concordarsi tra le relative organizzazioni sindacali provinciali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-28