CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo V
Art. 23
In vigore dal 13 apr 1961
Le retribuzioni per gli apprendisti saranno fissate nei contratti integrativi provinciali di base a criteri di anzianità di apprendistato.
Terminato il periodo di apprendistato previsto negli articoli precedenti, il lavoratore che non abbia raggiunto il ventesimo anno di età, ma abbia superato il diciottesimo avrà diritto ad una retribuzione pari al 90% del minimo contrattuale spettante ai lavoratori che abbiano la stessa qualifica alla quale è stato assegnato.
Nel caso in cui egli abbia un'età inferiore ai diciotto anni, avrà diritto ad una retribuzione pari all'80% del minimo contrattuale spettante ai lavoratori che abbiano la stessa qualifica alla quale è stato assegnato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-23