CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo V
Art. 20
In vigore dal 13 apr 1961
Il datore di lavoro ha l'obbligo di curare e di far curare dai suoi dipendenti l'addestramento pratico dell'apprendista, in modo che questi abbia la possibilità di un rapido addestramento.
L'apprendista non deve svolgere servizi diversi da quelli attinenti alle mansioni per cui è stato assunto, nè può essere sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-20