CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo V

Art. 22

In vigore dal 13 apr 1961
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per cui egli compie il tirocinio, ad eccezione della indennità di licenziamento, che viene stabilita come segue: a) in caso di rescissione del rapporto di lavoro durante il periodo di apprendistato, l'indennità è dovuta in misura del 50% della normale se l'apprendista non abbia superato il sedicesimo anno di età ed in misura pari alla normale qualora abbia superato il sedicesimo anno di età; b) nel caso che l'apprendista, superato il prescritto periodo di apprendistato, rimanga nella azienda come lavoratore qualificato e successivamente abbia a verificarsi la rescissione del rapporto di lavoro. la liquidazione dell'indennità sarà calcolata nella misura del 50% della normale per il periodo di apprendistato compiuto al di sotto dei diciotto anni, ed in misura pari alla normale per il periodo di apprendistato compiuto oltre il diciottesimo anno di età.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-22

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