CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo V

Art. 21

In vigore dal 13 apr 1961
La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 75 giorni, durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro senza preavviso nè indennità alcuna.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-21

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