CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo V
Art. 16
In vigore dal 13 apr 1961
L'apprendistato è consentito nei seguenti limiti di età:
a) per il personale maschile, fra i 14 e i 21 anni compiuti;
b) per il personale femminile, fra i 15 e i 20 anni compiuti.
Deroghe a tali limiti di età potranno essere autorizzate di comune accordo, dalle rispettive associazioni sindacali.
Tuttavia, se l'apprendista abbia compiuto il ventunesimo anno di età, la durata massima dell'apprendistato non potrà superare il periodo di un anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-16