CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo IV
Art. 11
In vigore dal 13 apr 1961
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Categoria A: mesi sei;
Categoria B e C.: mesi due;
Categoria D: mesi uno.
Agli apprendisti si applicano le norme speciali di cui al successivo .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-11