CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo IV

Art. 11

In vigore dal 13 apr 1961
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: Categoria A: mesi sei; Categoria B e C.: mesi due; Categoria D: mesi uno. Agli apprendisti si applicano le norme speciali di cui al successivo .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-11

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