CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo III

Art. 10

In vigore dal 13 apr 1961
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti: a) certificato penale rilasciato in data non anteriore a tre mesi; b) certificato di studio; c) certificato di servizio prestato eventualmente presso altre aziende; d) libretto di lavoro; c) tessere delle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti; f) eventuali altri documenti richiesti dalle disposizioni di legge sul collocamento. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-10

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