CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo III
Art. 10
In vigore dal 13 apr 1961
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
a) certificato penale rilasciato in data non anteriore a tre mesi;
b) certificato di studio;
c) certificato di servizio prestato eventualmente presso altre aziende;
d) libretto di lavoro;
c) tessere delle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti;
f) eventuali altri documenti richiesti dalle disposizioni di legge sul collocamento.
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-10