CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo III
Art. 8
In vigore dal 13 apr 1961
L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore sulla disciplina della domanda e dell'offerta del lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-8