CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo III

Art. 9

In vigore dal 13 apr 1961
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, nel quale dovranno essere chiaramente indicate: a) la data di assunzione; b) la durata dell'eventuale periodo di prova; c) la qualifica del lavoratore; d) la retribuzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-9

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