CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo III
Art. 9
In vigore dal 13 apr 1961
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, nel quale dovranno essere chiaramente indicate:
a) la data di assunzione;
b) la durata dell'eventuale periodo di prova;
c) la qualifica del lavoratore;
d) la retribuzione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-9