CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo V
Art. 14
In vigore dal 13 apr 1961
L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere quelle mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.
L'apprendistato è limitato alle sole qualifiche a mansioni impiegatizie comprese nella categoria C, nonché a tutte le qualifiche a mansioni non impiegatizie comprese nella categoria D del presente contratto, con esclusione di quelle relative a mansioni comuni per le quali non occorra alcun addestramento specifico, e di quelle per cui è richiesta la patente di abilitazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-14