CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo V
Art. 19
In vigore dal 13 apr 1961
L'assunzione degli apprendisti dovrà essere effettuata secondo le norme di legge, e dovrà essere, in ogni caso, comunicata all'Ufficio di collocamento competente.
All'Ufficio di collocamento dovrà essere comunicato anche il passaggio a mansioni qualificate e dovrà essere inviata, a cura del datore di lavoro, copia dei relativi certificati da lui rilasciati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-19