CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo IV
Art. 12
In vigore dal 13 apr 1961
Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica alla quale il lavoratore stesso è stato attribuito.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-12