Art. 12
CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo IV

Art. 12

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In vigore dal 13 apr 1961
Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica alla quale il lavoratore stesso è stato attribuito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-12