CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo VI

Art. 30

In vigore dal 13 apr 1961
Il personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa, con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi - e cioè i Gerenti, i Direttori tecnici o amministrativi, i Capi Ufficio e i Magazzinieri di categoria B - è tenuto a prestare servizio anche dopo l'orario normale di lavoro senza speciale compenso e per il tempo minimo necessario al regolare funzionamento dei settori ad esso affidati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-30

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