CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo IX
Art. 46
In vigore dal 13 apr 1961
Per le ferie verrà istituito presso le aziende un apposito registro con le stesse garanzie e modalità di quello prescritto per il lavoro straordinario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-46