CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo IX

Art. 46

In vigore dal 13 apr 1961
Per le ferie verrà istituito presso le aziende un apposito registro con le stesse garanzie e modalità di quello prescritto per il lavoro straordinario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-46

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