CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo XI
Art. 51
In vigore dal 13 apr 1961
In caso di richiamo alle armi il lavoratore ha diritto, durante il periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto, fermo restando a tutti gli effetti, come previsto nell'articolo precedente, il computo del tempo trascorso in servizio militare nell'anzianità di servizio.
Durante il periodo di richiamo alle armi, il personale con mansioni impiegatizie avrà diritto al trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940, n. 653; al personale con mansioni non impiegatizie saranno invece corrisposti i seguenti assegni:
a) per il primo mese: l'intera retribuzione;
b) per il secondo e terzo mese, la metà della retribuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-51