CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo XI
Art. 50
In vigore dal 13 apr 1961
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinata dal D.L.C.P.S. 1.3 settembre 1946, n. 303, a norma del quale il rapporto di lavoro non viene risolto, ma si considera sospeso per il periodo del servizio militare di leva, con diritto alla conservazione del posto.
Al termine del servizio militare di leva per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa, di congedo, il lavoratore entro trenta giorni dal congedamento o dall'invio in licenza deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio, in mancanza di che il rapporto di lavoro s'intende risolto senza diritto ad alcuna indennità.
Il tempo trascorso in servizio militare va computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-50