CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo XII
Art. 55
In vigore dal 13 apr 1961
I trasferimenti di residenza danno diritto al pagamento delle indennità qui di seguito specificate:
a) a chi non sia capo famiglia:
1) il rimborso della spesa effettiva di viaggio secondo la via più breve;
2) il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3) il rimborso della eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto: tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
4) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea;
b) a chi sia capo famiglia e cioè abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:
1) il rimborso delle spese effettive di viaggio secondo la via più breve, per sè e per le persone della sua famiglia;
2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
4) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea, per sè e per ciascun convivente a suo carico; per i figli conviventi a carico la diaria è ridotta a tre quinti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-55