CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo XII

Art. 57

In vigore dal 13 apr 1961
Il lavoratore che non accetti il trasferimento di residenza potrà essere soggetto al licenziamento conservando, però, il diritto a tutte le indennità previste dal presente contratto, salvo che l'eventualità del trasferimento sia stata prevista all'atto dell'assunzione, nel qual caso egli sarà considerato dimissionario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-57

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