CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo XIII
Art. 60
In vigore dal 13 apr 1961
Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione delle indennità di cui agli del presente contratto.
Il periodo di malattia che precede immediatamente il licenziamento è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-60