CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo XXII

Art. 79

In vigore dal 13 apr 1961
La risoluzione del rapporto di lavoro per il personale assunto a tempo indeterminato, tanto nel caso di licenziamento da parte dell'azienda quanto in quello di dimissioni del lavoratore, deve essere preceduta da regolare preavviso scritto notificato a mezzo di lettera raccomandata. I termini del preavviso sono i seguenti: a) fino a 5 anni di servizio compiuti: categoria A: due mesi; categoria B: un mese; categoria C: 20 giorni; categoria D: 15 giorni; b) oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti: categoria A: tre mesi; categoria B: 45 giorni; categoria C: 30 giorni; categoria D: 20 giorni; c) oltre i 10 anni di servizio compiuti: categoria A: quattro mesi; categoria B: due mesi; categoria C: 45 giorni; categoria D: 20 giorni. I termini del preavviso di cui sopra decorrono dalla fine o dalla metà di ciascun mese.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-79

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