CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo XXII
Art. 79
In vigore dal 13 apr 1961
La risoluzione del rapporto di lavoro per il personale assunto a tempo indeterminato, tanto nel caso di licenziamento da parte dell'azienda quanto in quello di dimissioni del lavoratore, deve essere preceduta da regolare preavviso scritto notificato a mezzo di lettera raccomandata.
I termini del preavviso sono i seguenti:
a) fino a 5 anni di servizio compiuti:
categoria A: due mesi;
categoria B: un mese;
categoria C: 20 giorni;
categoria D: 15 giorni;
b) oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:
categoria A: tre mesi;
categoria B: 45 giorni;
categoria C: 30 giorni;
categoria D: 20 giorni;
c) oltre i 10 anni di servizio compiuti:
categoria A: quattro mesi;
categoria B: due mesi;
categoria C: 45 giorni;
categoria D: 20 giorni.
I termini del preavviso di cui sopra decorrono dalla fine o dalla metà di ciascun mese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-79