CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici
Art. 83
In vigore dal 13 apr 1961
In caso di fallimento della ditta, il dipendente ha diritto alle indennità di preavviso e di anzianità stabilite nel presente contratto, come per il caso di licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato a norma di legge.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-83