CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici
Art. 84
In vigore dal 13 apr 1961
Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la stessa ditta, deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando esso sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.
Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario - se la nuova assunzione venga effettuata entro un mese dal licenziamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-84