CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici

Art. 87

In vigore dal 13 apr 1961
In caso di dimissioni, al lavoratore dimissionario sarà corrisposta una indennità di anzianità commisurata come segue: a) nel caso di anzianità di servizio fino a dieci anni compiuti e dopo il compimento del secondo anno di servizio presso l'azienda: il 50% dell'indennità di licenziamento calcolata come nel precedente ; b) nel caso di anzianità di servizio compresa fra il decimo e il quindicesimo anno compiuto: il 75% della indennità di licenziamento calcolata come nel precedente ; c) nel caso di anzianità di servizio oltre i quindici anni: una indennità pari all'indennità di licenziamento calcolata come nel precedente . In tutti i casi specificati alle lettere a), b), c) del presente articolo resta ferma, ai fini del computo dell'indennità di contingenza, la decorrenza 1 gennaio 1946.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-87

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