CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici
Art. 87
7 / 119In vigore dal 13 apr 1961
In caso di dimissioni, al lavoratore dimissionario sarà corrisposta una indennità di anzianità commisurata come segue:
a) nel caso di anzianità di servizio fino a dieci anni compiuti e dopo il compimento del secondo anno di servizio presso l'azienda: il 50% dell'indennità di licenziamento calcolata come nel precedente ;
b) nel caso di anzianità di servizio compresa fra il decimo e il quindicesimo anno compiuto: il 75% della indennità di licenziamento calcolata come nel precedente ;
c) nel caso di anzianità di servizio oltre i quindici anni: una indennità pari all'indennità di licenziamento calcolata come nel precedente .
In tutti i casi specificati alle lettere a), b), c) del presente articolo resta ferma, ai fini del computo dell'indennità di contingenza, la decorrenza 1 gennaio 1946.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-87