Art. 87
CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici

Art. 87

7 / 119
In vigore dal 13 apr 1961
In caso di dimissioni, al lavoratore dimissionario sarà corrisposta una indennità di anzianità commisurata come segue: a) nel caso di anzianità di servizio fino a dieci anni compiuti e dopo il compimento del secondo anno di servizio presso l'azienda: il 50% dell'indennità di licenziamento calcolata come nel precedente ; b) nel caso di anzianità di servizio compresa fra il decimo e il quindicesimo anno compiuto: il 75% della indennità di licenziamento calcolata come nel precedente ; c) nel caso di anzianità di servizio oltre i quindici anni: una indennità pari all'indennità di licenziamento calcolata come nel precedente . In tutti i casi specificati alle lettere a), b), c) del presente articolo resta ferma, ai fini del computo dell'indennità di contingenza, la decorrenza 1 gennaio 1946.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-87