CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo XXIII
Art. 90
In vigore dal 13 apr 1961
Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri di ufficio, di tenere un contegno rispettoso verso i superiori e cordiale verso i propri colleghi e dipendenti, di usare modi cortesi e deferenti col pubblico, di seguire una condotta strettamente conforme ai civili doveri.
Egualmente, il datore di lavoro è tenuto all'osservanza di tratti cortesi e cordiali verso i dipendenti.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali e di cooperare alla prosperità dell'azienda, ed è responsabile moralmente e materialmente della esecuzione delle mansioni affidategli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-90