CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici

Art. 86

In vigore dal 13 apr 1961
Le indennità di licenziamento devono essere versate al lavoratore, o agli aventi diritto in caso di morte, all'atto della cessazione del servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente. In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore, sarà conteggiato l'interesse se commerciale corrente con decorrenza dal giorno dell'effettiva cessazione dal servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-86

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