CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici

Art. 85

In vigore dal 13 apr 1961
In caso di decesso del dipendente l'indennità di licenziamento e quella sostitutiva del preavviso vanno corrisposte agli aventi diritto secondo le norme contenute nel Codice civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-85

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