Art. 85
CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici

Art. 85

5 / 119
In vigore dal 13 apr 1961
In caso di decesso del dipendente l'indennità di licenziamento e quella sostitutiva del preavviso vanno corrisposte agli aventi diritto secondo le norme contenute nel Codice civile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-85