CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo XXII
Art. 80
In vigore dal 13 apr 1961
In caso di mancato preavviso, al lavoratore sarà corrisposta una indennità pari alla retribuzione globale di fatto corrispondente al periodo di preavviso di cui all'articolo precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-80