Art. 80
CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo XXII

Art. 80

89 / 119
In vigore dal 13 apr 1961
In caso di mancato preavviso, al lavoratore sarà corrisposta una indennità pari alla retribuzione globale di fatto corrispondente al periodo di preavviso di cui all'articolo precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-80