CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo XX
Art. 75
In vigore dal 13 apr 1961
I minimi di retribuzione del personale di cui al presente contratto saranno determinati in sede provinciale tra le rispettive organizzazioni territoriali mediante particolari contratti integrativi autonomi, e in misura distinta da quella negli altri settori merceologici, tenendo debito conto della speciale attrezzatura delle aziende e delle particolari norme che disciplinano il commercio all'ingrosso delle specialità medicinali e dei prodotti farmaceutici.
I contratti integrativi del presente contratto saranno stipulati entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore; in caso di inosservanza di tale termine o di mancato accordo, le relative controversie saranno sottoposte all'esame e alla decisione di apposita Commissione paritetica nominata dalle rispettive Associazioni Nazionali.
I contratti provinciali vigenti continueranno finché non saranno rinnovati come stabilito nel presente articolo, ad avere vigore per la parte retributiva e per tutto quanto non regolato dal presente contratto del quale pertanto si considerano integrativi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-75