CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo XVIII

Art. 70

In vigore dal 13 apr 1961
Il lavoratore promosso ad una qualifica superiore ha diritto alla retribuzione relativa alla nuova qualifica, oltre alle eventuali maggiorazioni maturate per effetto di anzianità di servizio, ai sensi di quanto previsto dall' del presente contratto. Il lavoratore promosso ad una categoria superiore ha altresì diritto agli assegni della nuova categoria, conservando la propria anzianità maturata nelle rispettive qualifiche di impiegato o di lavoratore con mansioni non impiegatizie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-70

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