CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo XIX
Art. 73
In vigore dal 13 apr 1961
Per l'anzianità di servizio maturata a datare dal 1 gennaio 1949 e a decorrere dal 21 anno di età presso la stessa azienda e nella medesima categoria di appartenenza, il personale avrà diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a cinque scatti triennali, ognuno nella misura del 5% del minimo contrattuale in vigore per la propria qualifica.
Gli aumenti relativi a tali scatti non potranno essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.
Gli scatti triennali decorreranno dal 1 giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.
Nel caso di passaggio a categoria superiore, l'anzianità ai fini degli scatti decorrerà dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-73