CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo XIX
Art. 74
In vigore dal 13 apr 1961
Presso le aziende nelle quali abbiano già avuto applicazione gli scatti triennali del 5% con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1949, nessun ulteriore aumento sarà praticato dopo la scadenza dei cinque scatti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-74