Art. 74
CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo XIX

Art. 74

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In vigore dal 13 apr 1961
Presso le aziende nelle quali abbiano già avuto applicazione gli scatti triennali del 5% con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1949, nessun ulteriore aumento sarà praticato dopo la scadenza dei cinque scatti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-74