CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo XVIII

Art. 72

In vigore dal 13 apr 1961
La temporanea sostituzione di un lavoratore appartenente ad una qualifica superiore non dà diritto al sostituto di ottenere il riconoscimento della qualifica stessa. Nella specie la sostituzione è ammessa in caso di ferie, malattia, puerperio, congedo motivato da esigenze familiari e richiamo alle armi. La sostituzione temporanea non può protrarsi oltre i tre mesi, trascorsi i quali, se il lavoratore non viene restituito alle sue normali mansioni, dovrà intendersi definitivo il suo passaggio alla qualifica superiore con il diritto a tutto quanto stabilito all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-72

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