CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo XV

Art. 67

In vigore dal 13 apr 1961
In caso di sospensione di lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto all'ordinaria retribuzione per tutto il periodo della sospensione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-67

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo