CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo XV
Art. 67
In vigore dal 13 apr 1961
In caso di sospensione di lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto all'ordinaria retribuzione per tutto il periodo della sospensione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-67