Art. 67
CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo XV

Art. 67

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In vigore dal 13 apr 1961
In caso di sospensione di lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto all'ordinaria retribuzione per tutto il periodo della sospensione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-67