CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo XIII
Art. 63
In vigore dal 13 apr 1961
Durante i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza, la retribuzione è a completo carico del datore di lavoro, nella misura dell'intera retribuzione globale giornaliera di fatto percepita normalmente dal lavoratore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-63