CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo XIII
Art. 59
In vigore dal 13 apr 1961
In caso di malattia, il lavoratore ha l'obbligo di darne notizia al proprio datore di lavoro non oltre il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza per malattia, salvo il caso di giustificato impedimento. Trascorso il termine predetto, l'assenza, sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dall' del presente CCNL.
A richiesta della ditta il lavoratore è tenuto ad esibire il certificato medico e a sottoporsi ad eventuale visita di controllo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-59