CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo XII

Art. 58

In vigore dal 13 apr 1961
In caso di licenziamento, il personale trasferito avrà diritto al rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purchè tale ritorno avvenga entro sei mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-58

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